Se siete davvero intenzionati ad avere una risposta mettetevi comodi e preparatevi un caffè. Questo è un argomento tosto, ma almeno, in futuro, nelle discussioni con gli amici, colleghi o sui social, su questo potrete dire la vostra con cognizione di causa.
Cercherò di rendere il contenuto più leggero e semplice possibile, così che non vi addormentiate al terzo richiamo legislativo.
La Costituzione Italiana:
Tutte le leggi che si producono in Italia, siano esse leggi ordinarie, decreti leggi, decreti legislativi, leggi regionali, provinciali, comunali e via dicendo hanno un obbligo: devono essere Costituzionali. Devono cioè seguire i principi contenuti nei 139 articoli della costituzione.
Per dare una risposta al titolo di questo post, gli articoli che ci interessano sono
l’articolo 17:
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
L‘articolo 18:
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
e infine l’articolo 33 il cui primo comma afferma:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”
Questo significa che se io conosco un’arte o sono detentore di qualche nozione artistica o scientifica, sono libero di insegnarla scegliendo mezzo, teoria e metodo didattico.
Quindi ricapitolando, la costituzione permette al cittadino di riunirsi o di associarsi liberamente per fini non espressamente vietati dalla legge e di insegnare arti e scienze scegliendo come e senza che lo stato possa sindacare (sempre nei limiti della legalità).
A questo punto facciamo un esempio:
Tizio incontra degli amici i quali, avendo saputo che ha praticato un’arte marziale per lunghi anni, gli chiedono di ricevere delle lezioni.
Si mettono d’accordo per ritrovarsi al parco o in un garage di proprietà di qualcuno e di dare inizio alle lezioni gratuitamente.
Tizio ha bisogno di qualche titolo per farlo?
No, in questo caso non ha bisogno di nessun titolo.
Si tratta di una riunione tra privati o embrionalmente di un’associazione non riconosciuta che si riunisce intorno ad uno scopo comune in forma gratuita non vietata dalla legge e anzi costituzionalmente garantita.
Un caso analogo fuori dalle arti marziali, può essere un padre che gioca a calcio a cui viene chiesto dagli amichetti del figlio di insegnargli a giocare.
Vi risulta che serva un titolo?
Ora partendo da qui, bisogna introdurre altre considerazioni, perciò seguiamo l’avventura di Tizio e i suoi amici.
Ad un certo punto i nostri amici si rendono conto che durante le lezioni qualcuno potrebbe farsi male, e Tizio per primo è molto preoccupato e a giusta ragione.
L’articolo 2043 del codice civile dice:
” Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ancora più allarmato quando scopre che potrebbe essere passibile di reato dopo aver letto l’articolo 590 del codice penale:
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. ****
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazIoni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”
**** Ho sottolineato questo comma perchè sono sicuro che chi non è un giurista nei commenti lo citerà. La risposta fin da subito è no, la mancanza di titoli dell’esempio precedenti e come vedremo anche dei successivi non si applica per le professioni di insegnante di arti marziali semplicemente perchè non è una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato al fine di poter essere esercitata nè esite un albo professionale.
Tornando a noi, il nostro gruppo di amici decide di prendere le dovute precauzioni del caso. Allo stato attuale sono senza titoli nè assicurazioni. Si rivolgono ad alcune compagnie le quali fanno notare che in base al decreto del 3 novembre 2010, la stipula di una polizza sportiva è obbligatoria per tutti gli sportivi dilettanti tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva che il Coni riconosce come atleti, tecnici o dirigenti. Nel loro caso, non essendo tesserati in alcun Ente, ed essendo praticanti amatoriali basterà una generica polizza antinfortunio.
Fino a qui quindi ancora niente titoli nè particolari problemi assicurativi.
A questo punto Tizio si accorge che questa attività gli piace e vorrebbe far conoscere l’arte che ha studiato anche al pubblico o trasformare la sua passione in un lavoro.
E QUI SI APRE L’INFERNO.
Vediamo che possibilità ci sono:
1) La disciplina praticata da Tizio è riconosciuta dal Coni
2) La disciplina è riconosciuta da qualche federazione o Ente di promozione sportiva ma non dal Coni.
3) la disciplina non è riconosciuta da nessuno
- Nel primo caso Tizio può decidere di sostenere gli esami di cintura presso un Ente riconosciuto dal Coni o una palestra associata ad un ente riconosciuto o seguire corsi istituiti ad hoc e dopo aver superato l’esame di cintura nera procedere come istruttore, allenatore o maestro e ricevere ufficialmente dette qualifiche (come spiegato in seguito).
- Nel secondo caso idem come sopra, con la differenza che il Coni non riconoscerà le qualifiche acquisite con le conseguenze che vedremo in seguito.
- Nel terzo caso infine si potrà autoproclamare grande mega maestro Pdorrr figlio di Kmer e nessuno gli dirà nulla, ma anche qui vedremo quali saranno le conseguenze.
La legge sullo Sport
Con la modifica del titolo V della costituzione entrata in vigore nel 2001, la competenza nell’ambito dello sport da Nazionale che era è passata alle regioni.In alcune Regioni si è provveduto a fare delle leggi apposite riguardo allo sport regolamentandolo in modo capillare, mentre in altre si naviga a vista. Assieme alle Regioni l’altro Ente a cui è demandato una gran parte della gestione sportiva in Italia è il Coni a cui fanno capo Enti di promozione sportiva (EPS),
Federazioni sportive nazionali (Fsn), le discipline sportive associate (DSA) e le associazioni Benemerite (AB).
Essendo il Coni l’Ente sportivo per antonomasia, se inizialmente si occupava principalmente di agonismo ai nostri giorni è diventato di fatto un Ente Statale e concorre nelle decisioni sportive delle Regioni in parallelo con le Regioni stesse.
Tra le sue funzioni quella di stilare un elenco di discipline riconosciute, il più recente qui
Questo ha una serie di conseguenze molto profonde.
Alcune regioni dettando le regole per l’insegnamento in determinati luoghi e dietro corrispettivo dettano condizioni specifiche, ad esempio il caso della Lombardia:
Art. 8 LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 1-10-2002
Tutela della salute dei praticanti
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’estero. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l’esercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi d’acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all’insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l’ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all’atto dell’iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Art. 9
Qualificazione degli operatori
1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell’ambito delle proprie competenze.
2. La Giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l’accertamento del possesso dei suddetti requisiti.
Così come questa regione anche altre hanno provveduto a determinare requisiti simili.
In queste regioni quindi, vengono identificati due titoli che consentono di insegnare in palestra, sale ginniche o luoghi aperti al pubblico dietro corrispettivo:
Il primo è un percorso universitario in scienze motorie o ISEF, il secondo è la qualifica di istruttore di disciplina specifica.
Sul primo percorso non c’è da aggiungere nulla, l’istruttore di disciplina specifica invece deve essere spiegato meglio.
Abbiamo visto che il Coni si avvale di un elenco di discipline riconosciute. Tali discipline, godono di un privilegio rispetto a quelle non riconosciute, consentono cioè ad accedere ad un certo numero di agevolazioni di tipo fiscale e gestionale precluso alle altre discipline. Vale per le associazioni dilettantistiche che si pongono l’obiettivo di diffondere lo sport senza fini di lucro. Tali associazioni che possono assumere varie forme Associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale, b.a.s, circoli, cooperative, hanno ciascuna una serie di vantaggi e svantaggi che però non tratteremo qui.
L’istruttore di disciplina specifica è la cintura nera o l’insegnante di uno degli sports contenuti nelle tabelle delle discipline riconosciute dal CONI, che abbia ottenuto il titolo di istruttore, allenatore o maestro in seguito in detta disciplina.
TORNIAMO AL NOSTRO TIZIO
- Se la sua attività è riconosciuta dal Coni e ha il titolo di istruttore, allenatore o maestro, potrebbe optare per la creazione di una asd o ssd in cui potrà insegnare senza alcun problema e godendo delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico.
- Se il Coni non riconosce la sua attività, i titoli che otterrà anche se riconosciuti da un Ente, avranno esclusivo valore di titolo culturale e pur permettendo l’insegnamento in questi famosi luoghi aperti al pubblico, palestre o sale ginniche ecc. non sarà possibile godere delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico, ricadendo di fatto nell’unica categoria seguente.
- Se nessuno riconosce i suoi titoli, come sopra non potrà accedere a questi luoghi in qualità di insegnante secondo la disciplina Coni e le collegate agevolazioni. In questo caso avrà una sola possibilità:
Aprire o lavorare con partita iva presso una attività commerciale.
La palestra commerciale deve seguire una serie di regole molto stringenti a partire dall’idoneità dei locali (che per le asd è molto più blanda) per finire con i costi di gestione, i rapporti di lavoro con in dipendenti, le tasse non agevolate ecc.Come abbiamo inoltre visto molte regioni richiedono (e se anche non lo richiedessero sarebbe opportuno che ci fosse) la presenza di un direttore tecnico (organizza le attività motorie, promuove l’aggiornamento degli operatori, cura l’efficienza delle attrezzature) e un responsabile sanitario.In questo caso Tizio potrà insegnare la sua disciplina, sotto la supervisione e responsabilità del direttore tecnico pagando le tasse come reddito di impresa e non godendo dei benefici previsti per gli sport ricompresi in elenco.
A questo punto sorge la domanda.. e il Titolo??
Non essendo la disciplina di Tizio compresa nell’elenco coni, perde automaticamente la definizione di attività sportiva. A questo punto, l’orientamento della dottrina è che a queste attività si applicheranno le regole dell’insegnamento delle scienze e delle arti, come da introduzione, ferme restando le disposizioni regionali se svolto in determinati luoghi.Concludo chiedendo ai colleghi giuristi e avvocati esperti in materia di correggere eventuali errori o imprecisioni laddove ve ne fossero in modo da fornire informazioni corrette e fruibili da tutti ringraziandoli anticipatamente per il loro contributo. Userò i suggerimenti che vorrete dare per modificare l’articolo laddove necessario.